PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Acquacoltura biologica)

      1. Si definisce «acquacoltura biologica» il metodo di allevamento biologico delle produzioni dell'acquacoltura, allevate esclusivamente sul territorio nazionale, praticato dalle aziende di acquacoltura nel rispetto del disciplinare previsto dall'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Denominazione e marchio nazionale dell'acquacoltura. Registri delle aziende di acquacoltura biologica).

      1. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità, i prodotti di cui all'articolo 1.
      2. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al medesimo comma 1.
      3. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro nazionale delle aziende di acquacoltura biologica. Le regioni e le province autonome competenti per territorio istituiscono un apposito registro delle aziende di acquacoltura biologica su base regionale o provinciale.

Art. 3.
(Sistema di controllo dell'acquacoltura biologica).

      1. La certificazione di prodotto di acquacoltura biologica è rilasciata da un

 

Pag. 6

organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa vigente in materia di applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.
      2. Per poter esercitare la loro attività anche ai fini di cui alla presente legge, gli organismi di controllo e certificazione di cui al comma 1 devono sottoporre all'autorità nazionale competente in materia di agricoltura biologica un apposito piano di controllo, comprensivo dell'indicazione del personale e delle strutture qualificate destinati alle attività in esso previste. Fatto salvo il parere contrario e motivato da parte del Comitato di valutazione degli organismi di controllo istituito ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, da comunicare entro due mesi dalla data di ricevimento della documentazione, i medesimi organismi sono autorizzati ad operare.
      3. Gli operatori e gli organismi di controllo autorizzati sono sottoposti al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa di cui ai commi 1 e 2.
      4. Gli allevatori ittici che per le loro produzioni di acquacoltura intendono avvalersi della denominazione e del marchio di cui all'articolo 2, devono obbligatoriamente assoggettarsi al regime di controlli disciplinato con il regolamento di cui al medesimo articolo 2.
      5. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.
(Incentivi finanziari alla riconversione).

      1. Al fine di favorire la riconversione al metodo biologico degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, la dotazione del fondo di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre

 

Pag. 7

2001, n. 448, e successive modificazioni, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di 2 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Le modalità per la concessione alle imprese del settore dei finanziamenti di cui al comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare, nell'ambito degli strumenti finanziari regionali e provinciali di orientamento della pesca, ulteriori priorità nell'accesso ai finanziamenti ai progetti presentati da operatori dell'acquacoltura che intendono riconvertire al metodo biologico impianti esistenti.